STATO CIVILE: Separazione e divorzio davanti all'ufficiale di stato civile
Ultima modifica 25 aprile 2020
Con la legge 162/2014, entra in vigore dall'11.12.2014 la possibilità per il cittadino di procedere alla separazione consensuale e/o allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio) mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile. Non è possibile ricorrere a questa procedura semplificata:
- in presenza di figli minori della coppia
- in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci
- se le parti vogliono stipulare accordi ti tipo patrimoniale.
Le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando il MODELLO DI DICHIARAZIONE. Tale modello debitamente sottoscritto deve essere inviato all'indirizzo email anagrafe@comune.caseigerola.pv.it allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti. L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere e se sussistono le condizioni stabilite per legge l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in accordo con le parti. A tale appuntamento le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo;
al secondo appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo. Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo appuntamento).
Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare occorre fissare un altro appuntamento dove riformulare l’accordo.